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Scritto da Administrator   
Martedì 13 Dicembre 2011 17:27

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI
SUL TERRITORIO DELLUNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA

 

ARTICOLO 1

L’Università Agraria di Blera istituisce sui terreni appartenenti al demanio collettivo in amministrazione diretta, riportati nella planimetria catastale allegata al presente regolamento, una tartufaia controllata ai sensi dell'art 3 C. 5 della legge 1 dicembre 1985, n° 752.

All'interno del suddetto perimetro potrà essere effettuata la raccolta dei tartufi delle seguenti specie:

a) tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum Viti);

b) tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Viti);

c) tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Feny);

d) tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Viti)

 

ARTICOLO 2

Lo sfruttamento della tartufaia controllata dell’Università Agraria di Blera, quando non effettuato direttamente dall’Ente, è a titolo oneroso per i soggetti abilitati.

Le tariffe e le modalità di pagamento per ogni categoria di soggetto abilitato saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente entro la fine dell’anno solare precedente alla stagione di raccolta.

La raccolta potrà essere riservata:

  1. agli Utenti dell’Università Agraria di Blera, organizzati in forma singola o associata;

  2. a soggetti non Utenti, cittadini di Blera, singoli o associati;

I soggetti di cui sopra dovranno essere muniti dell'apposito tesserino di idoneità in corso di validità rilasciato dalla Regione Lazio.

Sarà facoltà dell’Università Agraria di Blera stabilire, entro la fine di ogni anno solare, se riservare la raccolta per la stagione successiva in via esclusiva all’Ente, ad una delle due categorie di soggetti abilitati (a e b), o consentire lo sfruttamento della tartufaia controllata senza vincolo di esclusiva a tutte le suddette categorie, disciplinando i periodi di accesso di ciascuna.

 

ARTICOLO 3

Il perimetro della tartufaia controllata in questione è all'uopo delimitato con apposite tabelle ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16.12.1988, n° 82 e conformemente all'art. 3 della legge 16.12.1985, n° 752.

Nelle aree rimboschite la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

Il carico di bestiame sarà mantenuto sempre a livelli conformi alla legge vigente in modo tale da non compromettere lo sviluppo dei tartufi e di salvaguardare le essenze arboree.

Gli interventi di miglioramento delle tartufaie, previsti in fase di progettazione, saranno eseguiti a regola d’arte e ripetuti nei tempi prescritti; tali interventi saranno verificati e certificati da un tecnico.

 

ARTICOLO 4

I raccoglitori di tartufi come definiti all'articolo 2, debbono iscriversi annualmente all'apposito elenco istituito presso l’Università Agraria di Blera e consultabile a richiesta dagli organi di vigilanza di cui al successivo articolo 8.

I raccoglitori iscritti nell'elenco suddetto si impegnano a rispettare ed osservare tutte le norme delle leggi vigenti, del presente regolamento, nonché tutte le prescrizioni qui di seguito elencate:

  • collaborare con gli organi di vigilanza al controllo del territorio tartufigeno, affinché la raccolta del prodotto da parte dei raccoglitori aventi diritto sia effettuata correttamente;

  • collaborare con l’Università Agraria di Blera alle operazioni di miglioramento della tartufaia, ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, dove necessarie, appartenenti a specie forestali autoctone e proprie dell'orizzonte mioclimatico della zona, in seguito ad apposita richiesta dell’ Università Agraria di Blera;

  • collaborare alla realizzazione ed alla manutenzione della tabellazione fornita dall’Ente lungo il perimetro della tartufaia controllata;

  • collaborare con gli enti istituzionali alla redazione di studi e ricerche interessanti il territorio ed inerenti la tartuficoltura;

  • non impedire o restringere in alcun modo l'esercizio dei diritti civici di pascolo e di legnatico da parte degli utenti.

 

ARTICOLO 5

La raccolta è consentita:

a) per il tartufo d'estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre;

b) per il tartufo bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) per il tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo:

d) per il tartufo nero ordinario dal 1 settembre al 3 1 gennaio.

La ricerca e la raccolta dei tartufi è sempre vietata durante le ore notturne e comunque dalle ore 17,00 alle ore 7,00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18,00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20,00 alle ore 6,00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.

 

 

ARTICOLO 6

La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato.

Per la raccolta del tartufo dal terreno può essere impiegato esclusivamente il "vanghetto'" o "vanghella" con lama delle dimensioni non superiori a 6 cm di larghezza e 10 cm in altezza.

 

ARTICOLO 7

Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente conguagliato. E' vietata l’immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali.

E’ vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno (uso di zappe, zappette, rastrelli ecc.).

La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Il superamento di tale limite è tollerato qualora uno dei tartufi raccolti nella giornata sia da solo di peso superiore ad un chilogrammo.

 

ARTICOLO 8

La vigilanza sull'applicazione della L .R. 82/88 è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n° 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

Gli addetti dell’Università Agraria di Blera avranno il compito di segnalare all’Ente e agli altri organi di vigilanza eventuali comportamenti difformi dalla legge.

 

ARTICOLO 9

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fermo restando l’obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qual volta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari, comporta, oltre che la confisca del prodotto raccolto, le sanzioni e i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 18 della L. R. 16.12.1988, n° 82.