Allegati:
- Modulo di richiesta contributo
- Modulo di richiesta della liquidazione
- Dichiarazione per soggetti esonerati dalla ritenuta d'acconto
- Dichiarazione per soggetti alla ritenuta d'acconto
- Nota informativa sulla compilazione delle dichiarazioni
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI PATROCINI E CONTRIBUTI
Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti n. 23 del 30/11/2011
Articolo 1 - Oggetto e finalità.
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Ai sensi dell’art. 12 della Legge n.241/1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, e s.m.i., il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini e contributi ad enti ed organismi pubblici e privati, per quanto attiene le attività istituzionali dell’Università Agraria di Blera.
Il presente Regolamento non si applica alla concessione d’uso di immobili di proprietà dell’ente.
Articolo 2 - Beneficiari.
1. I patrocini ed i contributi possono essere concessi dall’Università Agraria di Blera in favore dei seguenti soggetti:
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Enti pubblici, associazioni, , enti senza scopo di lucro, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute che esercitano la loro attività nel territorio del comune di Blera. Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o che perseguono interessi di parte e corporativi.
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Scuole, per congressi, convegni, seminari ed altre iniziative di carattere didattico e divulgativo delle tematiche agricole, ambientali e dell’enogastronomia locale;
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Società Cooperative Agricole aventi sede legale ed operanti sul territorio del comune di Blera;
2. I soggetti cui venga riconosciuto il patrocinio o il contributo sono tenuti a far risultare in modo chiaro che le iniziative si realizzano con il contributo e/o patrocinio dell’Università Agraria di Blera. In ogni caso, il logo ed il nome “Università Agraria di Blera”, così come tutte le espressioni da esso derivate, sono di proprietà esclusiva dell’Università Agraria ed è fatto divieto del loro utilizzo senza la preventiva autorizzazione dell’Ente.
Articolo 3 - Settori di intervento.
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Ai fini di cui all’art.1, l’Università Agraria può concedere patrocini e/o contributi a sostegno delle seguenti iniziative:
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congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni ed iniziative di carattere didattico e divulgativo delle tematiche agricole, ambientali, dell’enogastronomia locale;
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promozione turistica locale;
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promozione delle attività agricole locali e dei prodotti tipici;
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difesa, tutela e valorizzazione ambientale nonché promozione dello sviluppo sostenibile.
Articolo 4 - Patrocinio
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Il patrocinio consiste nel riconoscimento, da parte dell’Università Agraria, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, turistico, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “con il patrocinio della Università Agraria di Blera”.
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Il patrocinio potrà essere a titolo gratuito La concessione del patrocinio, dove ne sia richiesta la fattispecie, potrà comportare la messa a disposizione delle attrezzature dell’Ente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa come previsto dall’articolo 5.
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La concessione del patrocinio autorizza all’utilizzo del logo dell’Università Agraria ed obbliga il beneficiario ad inserire la dicitura “con il patrocinio della Università Agraria di Blera”.
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La concessione del patrocinio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, su istanza scritta dell’interessato redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’evento, da cui dovrà risultare:
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La finalità dell’iniziativa;
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I contenuti/temi dell’iniziativa;
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Data di svolgimento, luogo e durata dell’iniziativa;.
Art. 5 - Concessione delle attrezzature dell’Università Agraria di Blera necessarie alla realizzazione degli eventi.
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Quale forma di patrocinio, l’Università Agraria di Blera concede anche, su richiesta scritta degli interessati da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’evento, l’uso delle attrezzature di proprietà dell’Ente necessarie alla realizzazione dell’evento promosso.
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Il trasporto del materiale, in fase di acquisizione e di riconsegna, è a completo carico del beneficiario. Il ritiro del materiale potrà essere effettuato successivamente alla comunicazione dell’accoglimento della istanza, e dovrà essere riconsegnato all’Ente proprietario entro 10 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
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Il materiale consegnato dovrà essere reso nello stato di fatto e nelle condizioni in cui viene concesso. Qualora, all’atto della riconsegna, il materiale dovesse risultare danneggiato o smarrito, sarà a completo carico del beneficiario la spesa per il ripristino e/o l’acquisto del materiale.
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Il beneficiario è tenuto a far risultare, sul materiale promozionale dell’iniziativa, l’indicazione “con il patrocinio della Università Agraria di Blera”.
Articolo 6 - Contributo
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Il contributo consiste nella concessione di una provvidenza, avente carattere occasionale, diretta a favorire interventi, attività o iniziative nell’ambito di quanto previsto dal precedente art. 3 di rilevante interesse per l’Università Agraria e per le quali l’Ente si assume solo una parte dell’onere complessivo.
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Le richieste di contributo vanno indirizzate alla Università Agraria di Blera, redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento e verranno esaminate in ordine cronologico di arrivo ed acquisizione al protocollo dell’Ente.
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Il soggetto che richiede il contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. Egli, in tale veste, assume le spese organizzative e, conseguentemente, redige il consuntivo finanziario dell’iniziativa.
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I soggetti indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento devono autocertificare, a pena di inammissibilità dell’istanza:
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di non perseguire finalità di lucro;
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che gli organi statutari competenti hanno regolarmente approvato il conto consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario;
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La concessione del contributo avviene con le modalità di cui al successivo art. 7.
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La concessione del contributo obbliga il beneficiario a far risultare in modo chiaro ed evidente il logo della Università Agraria in tutte le attività collegate direttamente all’iniziativa per cui il contributo è concesso, comprese tutte le pubblicazioni connesse.
Articolo 7 - Istruttoria delle domande di contributo.
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Gli interessati dovranno presentare istanza scritta di contributo redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento. Le istanze verranno acquisite al protocollo dell’Ente in ordine cronologico di arrivo, almeno 30 giorni prima dell’evento per la realizzazione del quale viene richiesto il contributo.
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Nelle domande gli interessati dovranno indicare:
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Descrizione delle finalità dell’iniziativa proposta;
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Descrizione dei contenuti/temi trattati;
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Preventivo di spesa e piano di finanziamento;
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Indicazione di eventuali ulteriori richieste di contributo presentate ad altri enti per il finanziamento dell’iniziativa e/o di eventuali finanziamenti assegnati dagli stessi;
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Data di svolgimento, luogo e durata dell’iniziativa;.
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L’esame delle istanze presentate ai sensi del presente Regolamento verrà effettuato dal Segretario universitario, il quale provvederà ad esaminare che le istanze siano state presentate ai sensi del presente Regolamento e siano corredate della documentazione richiesta.
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Successivamente, il Segretario sottoporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le richieste ricevute e quelle ritenute conformi al presente regolamento, affinché l’organo possa valutare la presenza, nelle istanze ammesse, di almeno uno dei seguenti parametri:
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idoneità dell’iniziativa a concorrere alla promozione dell’immagine della Università Agraria di Blera;
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rilevanza e significato dell’attività, con particolare riferimento ai settori di intervento di cui al precedente art. 3 e agli obiettivi istituzionali dell’Ente, inerenti la conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o finalità di sviluppo socio-economico locale.
Articolo 8 - Concessione del contributo.
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L’atto di concessione del contributo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce contestualmente l’ammontare.
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Ciascun beneficiario può accedere una sola volta nell’arco di uno stesso esercizio finanziario, ai contributi concessi dalla Università Agraria.
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L’entità del contributo è determinata in base agli elementi di valutazione indicati al precedente art.7, tenendo conto della importanza dell’iniziativa e dell’interesse della Università Agraria alla realizzazione della stessa in relazione al suo ambito di svolgimento ed agli oneri direttamente sostenuti dal promotore.
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L’ammontare del contributo non può superare il 50% dell’importo di spesa ammissibile, e comunque non può superare il tetto di € 6.000,00. Esso è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.
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Tra le spese ammissibili a contributo non possono figurare le “spese di funzionamento” sostenute dal soggetto beneficiario (es. uso attrezzature d’ufficio, pranzi, pernottamenti, spese di viaggio e simili, né l’IVA qualora il richiedente svolga l’attività in regime di impresa).
Articolo 9 - Liquidazione del contributo.
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I contributi saranno erogati a consuntivo, subordinatamente alla realizzazione della iniziativa e alla presentazione della rendicontazione finanziaria, comprensiva delle voci di entrata e delle voci di spesa sostenute. Alla rendicontazione andrà allegata una breve relazione sulla iniziativa ed ogni altra documentazione comprovante quanto realizzato, il tutto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata da copia del documento di identità dello stesso.
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La liquidazione del contributo è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, attestante quanto riportato al comma precedente ed in particolare le spese effettivamente sostenute. Nell’ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il Consiglio di Amministrazione valuterà, di volta in volta, se erogare un contributo ridotto in misura proporzionale.
Articolo 10 - Revoca del patrocinio o del contributo.
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Qualora la documentazione prodotta dai richiedenti risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta la revoca del contributo concesso nonché la restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interesse legali, fatta salva ogni altra azione a tutela della Università Agraria.
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In ogni caso, i soggetti nei cui confronti è disposta la revoca del finanziamento, non possono fruire di patrocini, contributi o altre forme di agevolazione da parte della Università Agraria, per almeno 1 anno.
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Tutti i provvedimenti relativi alla concessione e/o revoca di patrocini e contributi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Articolo 11 – Norme transitorie e finali
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Il presente Regolamento resterà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi e diventerà obbligatorio decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.
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Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono meno le norme contenute in precedenti atti regolamentari dell’Ente che disciplinano la materia.
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